Roma– Il Consiglio di Stato ha reso parere favorevole al testo del nuovo Regolamento di attuazione del Codice della Nautica da diporto, che fa seguito alla riforma legislativa del 2020 e contiene numerose semplificazioni a favore di cantieri, operatori, scuole nautiche e diportisti, mirando alla semplificazione degli adempimenti e alla competitività della bandiera italiana, pur mantenendo gli elevati standard che la caratterizzano.
DIPORTISTI, PICCOLA E MEDIA NAUTICA
Natanti da diporto. Al fine di sostenere la piccola nautica, nell’ambito della disciplina delle aree portuali sono individuati specifici spazi destinati all’ormeggio, anche a secco, delle unità fino a 6 metri, nonché gli scivoli pubblici per la messa in acqua delle medesime unità e la sosta dei relativi carrelli.
Nell’istituire i campi boa e i campi di ormeggio attrezzati, i gestori delle aree marine protette tengono in dovuta considerazione le unità da diporto appartenenti alla nautica sociale e disciplinano le eventuali agevolazioni per le medesime.
Ai fini ella sicurezza, previste le istruzioni essenziali per il comando di natanti da diporto concessi in locazione senza obbligo di patente nautica, anche in lingua inglese.
Unità pneumatiche. Sono esentate, incluse le unità a carena rigida, dall’obbligo di dotarsi della zattera autogonfiabile in caso di navigazione entro 12 miglia di distanza dalla costa.
Patentino. Rilasciato dai 16 anni di età, per la navigazione diurna entro 6 miglia dalla costa, con unità fino a 12 metri (per i minori il patentino è limitato a 10 metri), può essere conseguito a seguito della frequenza obbligatoria di un corso formativo presso le scuole nautiche, integrato da esercitazioni pratiche di navigazione e manovre a motore, e al superamento di una prova a quiz finale.
Patenti nautiche. Il prescritto certificato medico, oggi estremamente difficoltoso da ottenere, può essere rilasciato direttamente presso le scuole nautiche. Rivisitati quei requisiti fisici eccessivamente penalizzanti.
Dotazioni di sicurezza. Prevista una sola tabella per l’uso privato e una sola tabella per le unità a noleggio. Le unità che navigano oltre 12 miglia dalla costa, ma entro il limite dell’area SAR nazionale, se munite di strumenti elettronici per la geo-localizzazione possono avere la zattera costiera in luogo di quella oceanica. La zattera costiera per navigazione entro 12 miglia può essere sostituita da un battello pneumatico con marcatura CE, se pronto all’uso e munito di dispositivo di risalita a bordo e kit di sopravvivenza. Sono previste due sole configurazioni del pacchetto razzi di segnalazione, a fronte delle cinque di oggi. Per le dotazioni di sicurezza sono introdotte le raccomandazioni del fabbricante.
Nuove attività commerciali. Sono disciplinati il servizio di “assistenza e traino” a imbarcazioni da diporto e la navigazione con i droni.
GRANDE NAUTICA
Iscrizione. Per favorire l’iscrizione, anche di unità estere, si dispone l’applicazione anche alle navi da diporto delle semplificazioni previste per l’iscrizione di imbarcazioni provenienti da altri registri. La dichiarazione di vendita dell’alienante, con sottoscrizione autenticata, o la fattura di vendita sono considerati quali titolo di proprietà per la trascrizione nel Registro telematico anche per le navi e i Superyacht iscritti al Registro internazionale italiano.
Superyacht iscritti al Registro internazionale italiano. L’iscrizione può essere chiesta anche dall”utilizzatore in leasing, è sufficiente il titolo di proprietà o l’estratto del Registro navi in Costruzione o l’attestazione dell’avvio della cancellazione da altro registro UE, insieme al certificato di stazza anche provvisorio. Per la nave può essere richiesta la licenza di navigazione, invece dell’atto di nazionalità, e può essere abilitata alla navigazione con licenza provvisoria, con validità di sei mesi.
Previsto un solo libro unico di bordo, rilasciato dal Compartimento marittimo di iscrizione; possibile sostituire il Ruolo equipaggio con il Ruolino equipaggio; semplificato l’imbarco e lo sbarco di un membro dell’equipaggio in un porto estero privo di autorità consolare, prevedendo che l’arruolamento o lo sbarco siano annotati al rientro del marittimo in Italia.
Il regolamento di sicurezza dei Superyacht sarà modificato con decreto Ministro delle infrastrutture e trasporti, che prevederà standard alternativi, deroghe ed equivalenze alle convenzioni internazionali.
Italian Passenger Yacht Code
Viene istituito lo speciale standard delle unità da diporto che trasportano fino a 36 passeggeri, da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture, che prevederà standard alternativi, deroghe ed equivalenze alle convenzioni internazionali.
Costruzione e refitting. L’unità dispensata dalla prova di stabilità, qualora ricorrano condizioni di gemellarità con un’altra unità costruita dal medesimo cantiere, attestate a un organismo tecnico autorizzato. Prevista l’applicazione di standard alternativi, deroghe o equivalenze sulla base della dichiarazione di equivalenza rilasciata dall’organismo tecnico autorizzato, sia in fase di progettazione, sia già in fase di costruzione della nave.
In caso di lavori di trasformazione di unità extra UE presso cantieri italiani, il proprietario, l’armatore o l’utilizzatore in locazione finanziaria può consegnare agli uffici doganali il certificato di iscrizione nel registro straniero o altro atto equivalente, che è trattenuto fino alla riesportazione dell’unità al fine di accedere alle semplificazioni procedurali da definire con l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli.
Nomina armatore. La Dichiarazione o la revoca di armatore può essere fatta con processo verbale, non solo innanzi alla Capitaneria di porto, ma anche ad uno Sportello telematico del diportista.
Targa prova. È rilasciata da uno STED anche in lingua inglese e applicabile anche alle navi iscritte al registro internazionale italiano.