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Anche la Sicilia apre alla navigazione sportiva individuale e all’uso dei circoli all’aperto

Palermo– Dopo le Marche anche la Sicilia apre alla navigazione individuale sportiva in deriva e all’accesso alle barche per manutenzione. Il Governatore della Sicilia Nello Musumeci ha emanato un’Ordinanza che chiarisce e applica le indicazioni del DPCM del 26 aprile, nel rispetto delle prescizioni sanitarie…
Dal 5 maggio, a Mondello si prevedono quindi le prime uscite in Laser.

Nell’ordinanza, emessa in data di ieri 30 aprile, infatti, la Regione Sicilia consente (art. 8) l’attività sportiva in forma individuale comprendendo tra questa anche, tra le altre alla disciplina della vela e la consegna delle imbarcazioni le attività di manutenzione e riparazione delle imbarcazioni da parte del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro (articolo 9).

La Cala a Palermo

Tutte le attività devono essere effettuare nel rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione previste nel DPCM del 26 aprile scorso. L’ordinanza entra il vigore il 4 maggio prossimo e sarà in vigore fino al 17 maggio.

Un’Ordinanza chiara che chiarisce il dettato del DPCM e può essere facilmente seguita anche da altre Regioni nel rispetto delle norme del DPCM stesso. Si autorizza, nel caso della Sicilia, anche l’utilizzo dei circoli velici in spazi aperti e lo spostamento alle seconde case, a patto di restare in una sola sede, o in Comune diverso da quello di residenza per praticare l’attività sportiva.

Art. 8
(attività sportiva)
È consentita l’attività sportiva in forma individuale, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficiente compresa la c.d.
pesca sportiva, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio.
I circoli, le società e le associazioni sportive sono autorizzati all’espletamento delle proprie attività, purché in luoghi aperti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale disposizione si applica alle seguenti discipline: tennis, ciclismo, canoa, canottaggio e vela, equitazione, atletica e golf. I rappresentanti legali delle strutture predette sono tenuti a: a) comunicare l’inizio delle attività al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio; b) dichiarare di essere nelle condizioni di garantire la sanificazione periodica degli spogliatoi e degli spazi comuni; c) autocertificare la sussistenza dei requisiti di rispetto delle regole precauzionali secondo la circolare che verrà emanata dall’Assessorato regionale della Salute entro 24 dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 9
(disposizioni comuni per lo svolgimento delle produttive e commerciali)

b) manutenzione e riparazione delle imbarcazioni da parte del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19_ Tale attività è consentita solo nei giorni feriali;
c) consegna delle imbarcazioni, compreso lo spostamento dal cantiere all’ormeggio, manutenzione, vigilanza, pulizia e sanificazione degli arenili, ivi compreso l’allestimento, il montaggio e la manutenzione dei pontili e delle strutture amovibili;

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