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Istruttore di Vela e Scuole Nautiche: cosa dice il nuovo Codice della Nautica

Roma– Il nuovo Codice della Nautica contiene importanti novità nel settore della Formazione, con l’introduzione della figura dell’Istruttore di Vela, delle società affilate alla Federazione Italiana Vela, e una nutrita regolamentazione per le Scuole Nautiche. Fare Vela è venuta in possesso del testo definitivo approvato dalle Commissioni Parlamentari. Questa la normativa che riguarda l’Istruttore di Vela, descritta dall’Articolo 49-quinquies del Codice.

ART. 49-quinquies
Istruttore di vela

La figura dell’Istruttore di vela e di istruttore nelle Scuole Nautiche è stata regolamentata dal nuovo Codice della Nautica

1. E’ istituita la figura professionale dell’istruttore di vela.

2. E’ istruttore di vela colui che insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche della navigazione a vela in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di unità, in mare, nei laghi e nelle acque interne.

3. L’esercizio professionale dell’istruttore di vela è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco nazionale tenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 3 è subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la gestione del predetto elenco.

5. L’ammontare del diritto di cui al comma 4 è stabilito annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

6. Le entrate derivanti dalla riscossione dei diritti di cui al comma 5 affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della copertura delle spese sostenute per le attività di cui al comma 3.

7. L’elenco di cui al comma 3 è pubblicato sui siti istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Federazione italiana vela e della Lega navale italiana e dei Comuni nel cui territorio sono presenti centri velici.

ART. 49-sexies
Elenco dell’istruttore di vela e condizioni dell’iscrizione

1. L’iscrizione va fatta nell’elenco nazionale dell’istruttore di vela di cui all’articolo 49-quinquies, comma 3. L’iscrizione abilita all’esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica.

2. Possono ottenere l’iscrizione nel predetto elenco nazionale coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza dell’Unione europea;
b) età minima di 18 anni;
c) avere assolto l’obbligo di istruzione, di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione e non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
e) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della Repubblica;
f) essere in possesso almeno di brevetto che abilita all’insegnamento delle tecniche di base della navigazione a vela, rilasciato dalla Marina Militare, dalla Federazione italiana vela, o dalla Lega navale italiana, nel rispetto del sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi del Comitato olimpico nazionale italiano e del quadro europeo delle qualifiche – European Qualification Framework dell’Unione europea;
g) essere in possesso del certificato di idoneità psicofisica, sulla base dei requisiti previsti dalle disposizioni di attuazione di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
h) aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi, del cui operato essi rispondono a norma di legge.

3. L’iscrizione negli elenchi ha efficacia per sei anni ed è rinnovata, previo accertamento ogni tre anni dell’idoneità psico-fisica di cui al comma 2, lettera g), e a seguito di frequenza di un corso di aggiornamento professionale, organizzato dalla Marina Militare, dalla Federazione italiana vela, o dalla Lega navale italiana. L’iscrizione al corso è subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto per la gestione del citato corso. L’ammontare del diritto stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti gli Enti di cui al primo periodo del presente comma.

4. L’istruttore di vela di cui all’articolo 49-quinquies, che si rende colpevole di violazioni delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dal presente codice è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari disposte dal Capo del Compartimento marittimo del luogo in cui è stata commessa la condotta:
a) ammonimento, che consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. Esso è disposto quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l’incolpato non commetta altre infrazioni;
b) censura, che consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell’infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell’incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un’altra infrazione;
c) sospensione, che consiste nell’esclusione temporanea dall’esercizio dell’attività professionale e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura;
d) radiazione, che impedisce in via definitiva lo svolgimento dell’attività professionale. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la prosecuzione dell’attività professionale da parte dell’incolpato.

5. La sospensione, di cui al comma 4, lettera c), è disposta per una durata non superiore a 12 mesi.

6. La sospensione è obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal codice penale, nei seguenti casi:
a) mancata stipula o sopravvenuta mancanza della polizza di assicurazione di cui al comma 2, lettera h);
b) emissione del decreto di fermo di cui all’articolo 384 del codice di procedura penale e dell’ordinanza di custodia cautelare di cui all’articolo 285 del codice di procedura penale;
c) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
d) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei casi previsti dal comma 10, lettera b);
e) assegnazione a una casa di cura e di custodia di cui all’articolo 219 del codice penale;
f) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall’articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2) e 3) del codice penale.

7. Nel caso di esercizio dell’azione penale contro un istruttore di vela il Capo del compartimento marittimo ha facoltà di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall’esercizio professionale dell’attività fino alla sentenza che definisce il grado di giudizio.

8. La sospensione obbligatoria di cui al comma 6 o cautelare di cui al comma 7 non è soggetta al limite di durata stabilito dal comma 5.

9. La radiazione può essere pronunciata a carico dell’istruttore di vela che, con la propria condotta, ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria ed è obbligatoria nei seguenti casi:
a) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale durata;
b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall’articolo 222, secondo comma, del codice penale;
c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
d) condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della professione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

10. Con decreto da adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della difesa, della giustizia, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281 e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabilite l’organizzazione, la disciplina, la tenuta, la vigilanza e i dati, nel rispetto delle regole e delle garanzie previste in materia di protezione dei dati personali con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati trattati, relativi all’elenco nazionale dell’istruttore di vela, i programmi del corso, nonché, nel rispetto del principio del contradditorio e dei principi generali dell’attività amministrativa, le procedure di applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al comma 4 per le violazioni accertate dal Capo del Compartimento marittimo del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Questo il testo approvato relativo alle scuole nautiche, descritto nell’articolo 49-septies.

Da notare che alla voce Istruttori vengono elencati:
– ufficiali di coperta STCW
– ufficiale di navigazione del diporto (art 36-bis)
– ufficiali superiori Cp in pensione,
– patentati da almeno dieci anni
– docenti degli istituti tecnici di cui al comma

Capo II-ter
Scuole nautiche e Centri di istruzione per la nautica

ART. 49-septies
Scuole nautiche

1. Le scuole per l’educazione marinaresca, l’istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominate scuole nautiche.

2. Le scuole nautiche sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle Province o delle Città metropolitane o delle Province autonome di Trento e di Bolzano del luogo in cui hanno la sede principale.

3. I compiti delle Province o delle Città metropolitane o delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di segnalazione certificata di inizio attività e di vigilanza amministrativa sulle scuole nautiche sono svolti sulla base di apposite direttive emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Le persone fisiche o giuridiche, le società ed enti possono presentare l’apposita segnalazione certificata di inizio attività per la gestione di una scuola nautica alla Provincia o Città metropolitana o alla Province autonome di Trento e di Bolzano. Il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali della scuola nautica, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti dell’autorità competente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l’esercizio dell’attività di scuola nautica, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 6, ad eccezione della capacità finanziaria.

5. Gli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi, possono presentare la dichiarazione di cui al comma 4 e sono soggetti alla vigilanza amministrativa e tecnica del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che emana apposite direttive nelle materie di cui ai commi 4 e 14 ed effettua le verifiche di cui al comma 10.

6. La segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 4 può essere presentata dai soggetti che abbiano compiuto gli anni ventuno e siano in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e abbiano svolto attività di insegnamento di cui al comma 7 con almeno un’esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 508, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 5. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.

7. Possono svolgere attività di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti in possesso dell’abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta o di titolo professionale di capitano del diporto di cui all’articolo 36-bis, gli ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto che hanno cessato il servizio attivo da almeno cinque anni, coloro che hanno conseguito da almeno dieci anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite e i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 5. L’attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela è svolta dall’istruttore di vela di cui all’articolo 49-quinquies. Gli insegnanti non devono essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza ed essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione e non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

8. La segnalazione di cui al comma 4 non può essere presentata da coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione e non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

9. La scuola nautica deve svolgere l’attività di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di una o più categorie previste, possedere un’adeguata attrezzatura tecnica e didattica, disporre degli insegnanti di cui al comma 7, nonché di una adeguata unità da diporto, secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.

10. Le Province o le Città metropolitane o le Province autonome di Trento e di Bolzano effettuano le verifiche del possesso dei requisiti prescritti da parte delle scuole nautiche con cadenza almeno triennale.

11. L’attività di scuola nautica è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
a) l’attività della scuola nautica non si svolge regolarmente;
b) il titolare non provvede alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non sono più in possesso dei requisiti di cui al comma 7;
c) il titolare non ottempera alle disposizioni date dalle Province o dalle Città metropolitane o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai fini del regolare funzionamento della scuola nautica.

12. L’attività della scuola nautica è inibita quando:
a) sono venuti meno i requisiti morali del titolare e la capacità finanziaria;
b) viene meno l’attrezzatura tecnica o l’attrezzatura didattica oppure la disponibilità dell’adeguata unità da diporto di cui al comma 9.
c) sono stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

13. Nel caso in cui una scuola nautica è gestita senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti, è prevista la chiusura della stessa e la cessazione della relativa attività, ordinate dalle Province o dalle Città metropolitane o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Salva l’applicazione delle eventuali sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti in caso di esercizio abusivo dell’attività, costituisce esercizio abusivo dell’attività di scuola nautica l’istruzione o la formazione per le patenti nautiche impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro senza il rispetto delle dichiarazioni dei requisiti previsti. Chiunque esercita o concorre a esercitare abusivamente l’attività di scuola nautica è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 euro a 15000 euro, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

14. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 10; le prescrizioni sui locali e sull’arredamento didattico, anche al fine di consentire l’eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per il conseguimento della patente nautica.

15. Le scuole nautiche nonché i centri di istruzione per la nautica di cui all’articolo 49-octies presentano le domande di ammissione agli esami per i propri candidati presso l’autorità marittima o l’ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella cui giurisdizione le medesime hanno la sede principale.

16. Le scuole nautiche possono richiedere all’autorità marittima o all’ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competenti per territorio, che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di candidati non inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi. Le spese di viaggio e di missione per i componenti delle commissioni di esame sono a carico dei richiedenti.

17. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite le modalità per la segnalazione certificata di inizio attività, fermo restando quanto previsto dal comma 10.

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1 Comment

  1. alteregodelmambruco
    February 2, 2018 @ 08:28

    boiate!

    Reply

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